A partire dal 1° Febbraio 2018 si applica l’8° Adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP (Regolamento 2016/918) che tiene conto della quinta revisione del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).
Principali novità introdotte
- Allegato I, Parte 1: precisazione sui principi generali sulla deroga all’etichettatura per sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari;
- Allegato I: introduzione di un nuovo metodo alternativo di classificazione dei solidi comburenti. È ora possibile classificare un solido comburente anche in relazione ai risultati ottenuti dalla prova O.3. Modifica delle disposizioni di classificazione per le classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari;
- Allegati II e III: modifica di diverse indicazioni di pericolo e consigli di prudenza già presenti, cambio dell’ordine di alcuni di essi, sopprimendone la voce e inserendola separatamente in una nuova posizione;
- Allegato II: chiarimento relativamente all’etichettatura di miscele contenenti isocianati e alcuni componenti epossidici per le quali non sussiste più l’obbligo di inserire la frase supplementare EUH208, se la miscela è già etichettata in conformità alle indicazioni di pericolo EUH204 e EUH205.
Nonostante il regolamento si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2018, l’Art. 2 stabilisce che le sostanze e le miscele che sono state classificate, etichettate ed imballate conformemente al CLP ed immesse sul mercato prima del 1° febbraio 2018, dovranno essere aggiornate con le nuove disposizioni solo a partire dal 1° febbraio 2020.