Il 31 ottobre 2019 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione che definisce il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. La Direttiva 2019/1831 dovrà essere recepita entro il 20 maggio 2021. Questi valori limite indicativi rappresentano una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose.
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Modifiche al Regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce i metodi di prova applicabili ai fini del REACH – Regolamento (UE) 2019/1390
Il 16 ottobre 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2019/1390 che aggiorna il “Regolamento 440/2008 della Commissione che istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del regolamento REACH”. Questo regolamento include nuovi metodi di prova e aggiorna metodi già disponibili adottati dall’OCSE, al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione.
Le novità riguardano due nuovi metodi di prova per la valutazione dell’ecotossicità, nove nuovi metodi di prova volti a determinare la tossicità per la salute umana e sono stati aggiornati sette metodi di prova già disponibili finalizzati a determinare la tossicità per la salute umana. Undici di questi metodi di prova consistono in test in vitro finalizzati a determinare l’irritazione/corrosione cutanea e oculare, la sensibilizzazione cutanea, la genotossicità e gli effetti sul sistema endocrino.
Posticipo della prima data di scadenza secondo l’Allegato VIII del CLP per gli obblighi di notifica delle miscele destinate ai consumatori al 1° Gennaio 2021
Posticipo della data di scadenza per la comunicazione delle informazioni armonizzate al fine della risposta alle emergenze sanitarie.
Gli esperti del CARACAL [Competent Authorities for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (REACH) and Classification, Labelling and Packaging (CLP)] hanno concordato all’unanimità le modifiche proposte all’Allegato VIII del CLP. La Commissione sta attualmente procedendo all’adozione di un atto delegato che, tra le altre cose, posticipa dal 1 Gennaio 2020 al 1 Gennaio 2021 la prima data di scadenza per la presentazione ai Centri antiveleni delle informazioni armonizzate relative alle miscele destinate ai consumatori. L’entrata in vigore è attesa entro la fine di questo anno, le altre date di scadenza non subiranno modifiche.
La Commissione sta inoltre progressivamente risolvendo alcune problematiche sollevate dagli stakeholders sulla applicabilità dei requisiti delle notifiche e pertanto, un altro emendamento all’Allegato VIII è atteso entro il 2020.
Per informazioni: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/postponement-of-compliance-deadline-for-reporting-to-poison-centres
A partire dal 1° maggio 2020 si applica il XIII Adeguamento al Progresso Tecnico e Scientifico del CLP
Il 4 ottobre 2018 è stato pubblicato il XIII Adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP) del CLP (Regolamento 2018/1480) che si applica a decorrere dal 1° maggio 2020.
Il XIII ATP aggiorna l’Allegato VI modificando la classificazione armonizzata di 18 voci già presenti e introducendo 16 nuove voci. Tra queste, il conservante 2-metilisotiazol-3(2H)-one (MIT) al quale è stato attribuito un limite di concentrazione specifico dello 0,0015 % (15 ppm) che è significativamente inferiore al limite di concentrazione generico dello 0,1% usato per la categoria dei sensibilizzanti cutanei 1A.
A partire dal I7 ottobre 2020 si applica il XII Adeguamento al Progresso Tecnico e Scientifico del CLP
Il 27 marzo 2019 è stato pubblicato il XII Adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP) del CLP (Regolamento 2019/521) che si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.
A partire dal I° dicembre 2018 si applica il X Adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP (Regolamento 2017/776)
Le modifiche introdotte dal Regolamento 2017/776 riguardano l’aggiornamento dell’Allegato VI del CLP relativo all’elenco delle sostanze con una classificazione armonizzata e in particolare:
– la revisione delle classificazioni esistenti per 13 sostanze;
– l’introduzione di 24 nuove voci (per un totale di 28 sostanze).
Nel X adeguamento sono presenti le stime di tossicità acuta (ATE). Informazione importante per la classificazione delle miscele che contengono sostanze classificate per la tossicità acuta. Queste si trovano nella penultima colonna della tabella 3 della parte 3 dell’Allegato VI.
Modifica alla classificazione della sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2)
Con la Comunicazione 2018/C 239/03 (G.U. dell’Unione Europea C239 del 9/7/2018), il Regolamento (UE) N. 944/2013 della Commissione (5° ATP del Regolamento CLP) è stato parzialmente annullato per la modifica della classificazione della sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) che non è più classificata come sostanza con tossicità acquatica acuta di categoria 1 e tossicità acquatica cronica di categoria 1.
Mentre resta invariata la classificazione di detta sostanza come cancerogena di categoria 1A, mutagena di categoria 1B e tossica per la riproduzione di categoria 1B.
ECHA ha pubblicato nuove pagine di supporto all’industria riguardo agli obblighi per le miscele pericolose
Il sito web dei Centri Antiveleno dell’ECHA è stato rinnovato con nuove pagine che forniscono all’industria un aiuto graduale nella preparazione e l’invio delle informazioni sulle miscele pericolose.
Chiarimento al Nono adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP
La nota MATTM n. 3222.28-02-2018 del Ministero dell’Ambiente recante “Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179” ha esplicitato che, per alcuni composti del rame (Cu), relativamente al pericolo per l’ambiente acquatico per la categoria di pericolo acuto 1, il fattore M da applicare obbligatoriamente è 100 (come indicato nel Regolamento 2016/1179/UE) mentre, per la categoria di pericolo cronico 1, il fattore M non è obbligatorio.
Tale chiarimento si è reso necessario a causa della difformità tra la versione italiana e quella in lingua inglese del quinto considerando del Regolamento 2016/1179/UE (9° ATP del CLP) relativamente alle sostanze contenenti rame. Si rammenta che, in caso di discordanze, prevale sempre la versione in lingua inglese.
Nuovo sito ECHA: Le sostanze chimiche nella nostra vita
ECHA ha lanciato il nuovo sito web “Le sostanze chimiche nella nostra vita” in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dei consumatori 2018 con il quale informa sui rischi e i benefici derivanti dall’uso delle sostanze chimiche, spiegando inoltre come funziona la legislazione europea per la protezione della popolazione. Il sito è collegato al grande database ECHA sulle sostanze chimiche, ha una sezione dedicata ai nanomateriali e diversi approfondimenti su tematiche di grande interesse.