Sentenza del Tribunale dell’UE sulla Classificazione del biossido di titanio

Il Tribunale dell’UE (Nona Sezione ampliata), con sentenza del 23 novembre 2022, nell’ambito delle tre cause riunite T-279/20, T-288/20 e T-283/20, ha annullato il Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019 (14° ATP del CLP) nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 µm.

La Commissione Europea, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla sua data di notifica, può impugnare, dinanzi alla Corte di giustizia, la sentenza di annullamento del Tribunale, limitatamente alle questioni di diritto.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=titanium&docid=268921&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137820#ctx1

La Commissione Europea ha adottato il Regolamento Delegato (UE) 2022/692 (18° ATP)

Il 16 febbraio 2022 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento Delegato (UE) 2022/692 (18° ATP) che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento 2022/692 modifica l’Allegato VI, Parte 3, del CLP introducendo 39 nuove voci, modificando 17 voci esistenti e eliminando una voce  e si applica a decorrere dal 23 novembre 2023. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2, è possibile su base volontaria classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele in anticipo rispetto alla data di entrata in vigore.

Pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 88/1 del 16 marzo 2022, la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica ed integra la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro.

La nuova direttiva, che entrerà in vigore dal 5 aprile 2022, estende l’ambito di applicazione della Direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione, ampiamente diffuse in molti processi di lavoro. Viene infatti modificato il titolo della direttiva, che ora diventa “DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)”.

Ai sensi della nuova lettera b-bis) dell’articolo 2 della Direttiva 2004/37/CE, per «sostanza tossica per la riproduzione» si intende una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B secondo i criteri dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La direttiva, modifica i valori limite del benzene e include nell’Allegato III nuove sostanze (tra queste l’acrilonitrile, i composti del nickel, il piombo inorganico e suoi composti, il bisfenolo A, il monossido di carbonio). Alla Commissione viene affidato il compito di avviare, nel 2022, il processo di riduzione del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile.

Di rilievo la dichiarazione della Commissione che devono essere compresi nel campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE i farmaci pericolosi che contengano una o più sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Sono state inoltre introdotte le definizioni di: «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia», «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia», «valore limite biologico» e «sorveglianza sanitaria» e modificata la definizione di «valore limite».

Entra in applicazione il 15° ATP del CLP

A decorrere dal 1° marzo 2022 entra in applicazione il Regolamento Delegato (UE) N. 2020/1182 del 19 maggio 2020 (15° ATP del CLP).
Il Regolamento aggiorna l’Allegato VI del CLP aggiungendo 37 nuove sostanze con classificazione armonizzata, modificando la classificazione di 21 sostanze già incluse nell’Allegato VI e sopprimendo 2 voci.

Tra le principali modifiche:

–  nuove classificazioni relative a: acido nitrico in concentrazioni ≤ 70 %; fibre di carburo di silicio; rame in forma granulare; geraniolo; diottilsolfato; acido lattico; (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one) [MBIT]; zinco piritione;

–  modifiche relative alla classificazione di: acido nitrico in concentrazioni > 70 %; ottametilciclotetrasilossano [D4]; diclorodiottilstananno; fosfina; piombo metallico in polvere; butanone ossima.

Regolamento Delegato (UE) 2021/1962 che rettifica l’allegato VI del regolamento CLP

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1962 rettifica alcuni errori presenti nell’Allegato VI del CLP introdotti con il Regolamento delegato (UE) 2020/217 (14° ATP del CLP).

In particolare, nella settima colonna «Pittogrammi, codici di avvertenza» della tabella 3 che figura nell’Allegato VI, parte 3, del CLP per quanto riguarda le tre voci «pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato», «N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) » e «pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo) tetraacetato», il codice di avvertenza «Dgr» (abbreviazione di «danger», pericolo) è sostituito dal codice di avvertenza «Wng» (abbreviazione di «warning» attenzione).

Poiché le disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2020/217 contenenti l’errore si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2021, anche la relativa rettifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Consultare il Regolamento all’indirizzo web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1962&from=IT

Entra in applicazione il 14° ATP del CLP

Dal 1° ottobre 2021 entra in applicazione il Regolamento delegato (UE) N. 2020/217 del 4 ottobre 2019 (14° ATP del CLP).
Il Regolamento aggiorna l’Allegato VI del CLP aggiungendo 17 nuove sostanze con classificazione armonizzata, modificando la classificazione di 12 sostanze già incluse nell’Allegato VI e sopprimendone due.

Di particolare importanza è l’introduzione nell’Allegato VI della voce relativa al Biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm].

Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/643 (16° ATP)

È stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/643 (16° ATP) che modifica l’Allegato VI, parte 1, del Regolamento CLP.

Il Regolamento modifica alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose), parte 1, del CLP. In particolare, nel punto 1.1.3.1 sono modificate le note: J; K; L; M; N; P; Q; R. Sono inoltre sostituite la Nota 8 e la Nota 9 nel punto 1.1.3.2.

Il Regolamento (UE) 2021/643 entra in vigore a partire dal 10 maggio 2021 (ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).

Pubblicato l’aggiornamento della Guida ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza

Nel dicembre 2020 è stato pubblicato l’aggiornamento della Guida ECHA Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza (versione 4.0, Dicembre 2020). Il documento tiene conto della revisione dell’Allegato II del REACH, attuata con il Regolamento (UE) 2020/878, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Il documento affronta i nuovi requisiti introdotti nell’Allegato II. Alcune delle modifiche di maggior rilievo riguardano:
  • i requisiti relativi alle Nanoforme;
  • richiesta di informazioni specifiche relative alle Proprietà di interferenza endocrina;
  • chiarimenti relativi alla presenza dell’UFI nella sottosezione 1.1 della SDS;
  • modifiche nella sezione 3 della SDS (informazioni aggiuntive e migliore definizione dei criteri per l’inclusione delle sostanze nella sezione 3);
  • una descrizione più esplicita delle proprietà fisiche e chimiche nella sezione 9 della SDS;
  • modifiche nella sottosezione 14.7 della SDS.
Di particolare rilievo è il chiarimento relativo all’applicazione delle disposizioni transitorie per l’applicazione del Reg. 2020/878. Il documento ECHA di orientamento infatti conferma che: “… fino al 31 dicembre 2022, tutte le SDS fornite dopo il 1° gennaio 2021, incluse le SDS nuove e aggiornate, possono essere fornite nel formato attuale conforme al Regolamento (UE) 2015/830 o nel nuovo formato conforme il Regolamento (UE) 2020/878, inclusi i seguenti scenari:
– Nessuna modifica alla SDS;
– Piccole modifiche nella SDS che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31.9 del REACH;
– Aggiornamento delle SDS ai sensi dell’articolo 31.9 o introduzione dell’UFI;
– Nuove SDS redatte per la prima volta dopo il 1° gennaio 2021.
Tutte le SDS fornite dopo il 31 dicembre 2022 devono essere nel formato conforme al Regolamento (UE) 2020/878.
 
Il documento, attualmente disponibile solo in lingua inglese, è in corso di traduzione: