È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 88/1 del 16 marzo 2022, la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica ed integra la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro.
La nuova direttiva, che entrerà in vigore dal 5 aprile 2022, estende l’ambito di applicazione della Direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione, ampiamente diffuse in molti processi di lavoro. Viene infatti modificato il titolo della direttiva, che ora diventa “DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)”.
Ai sensi della nuova lettera b-bis) dell’articolo 2 della Direttiva 2004/37/CE, per «sostanza tossica per la riproduzione» si intende una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B secondo i criteri dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
La direttiva, modifica i valori limite del benzene e include nell’Allegato III nuove sostanze (tra queste l’acrilonitrile, i composti del nickel, il piombo inorganico e suoi composti, il bisfenolo A, il monossido di carbonio). Alla Commissione viene affidato il compito di avviare, nel 2022, il processo di riduzione del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile.
Di rilievo la dichiarazione della Commissione che devono essere compresi nel campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE i farmaci pericolosi che contengano una o più sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
Sono state inoltre introdotte le definizioni di: «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia», «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia», «valore limite biologico» e «sorveglianza sanitaria» e modificata la definizione di «valore limite».